La legge Gelmini di riforma universitaria 30 dicembre 2010, n°240, fissa nel comma d) dell’articolo 2, la durata della carica di rettore delle Università italiane per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
Una legge che all’epoca fu contestata sonoramente in tutte le università italiane, in quanto tra l’altro indicava la chiusura delle facoltà e la riduzione dei dipartimenti con accorpamenti per effetto di risparmi economici finanziari ed altre cose ancora - queste erano le motivazioni da parte dei governanti - necessarie in risposta alla debolezza del sistema finanziario del Paese.
Una legge che nel titolo primo presenta ed illustra il tipo di organizzazione per le università per quanto riguarda gli organi e l’articolazione interna delle università, così distribuiti: il rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, consiglio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione, consiglio degli studenti, direttore generale.
Dall’art. 2, attraverso i vari commi, scaturiscono le varie forme organizzative e relativa durata dei mandati: per il rettore, come già sopra evidenziato si stabilisce una durata del mandato unico in sei anni non rinnovabile; per il senato accademico al cui interno sono previste, tra l’altro, rappresentanze degli studenti e dei direttori di dipartimento regolarmente eletti, viene prevista una durata massima di quattro anni rinnovabile per una sola volta.
La prima contraddizione che troviamo nella stesura di questa legge è che se il mandato del Rettore è unico di sei anni, per quale motivo al Senato Accademico si è riconosciuta una durata di quattro anni rinnovabile una sola volta fino ad arrivare a otto anni, due anni in più della durata del mandato del rettore? Perché se il rettore B, che subentra al rettore A, deve accettare per due anni un nucleo di senatori in uscita e stanchi con scadenza di mandato, dopo che questi hanno svolto il loro mandato pieno con il rettore A?
La stessa cosa è prevista per il Consiglio di amministrazione con durata di quattro anni rinnovabile anch’esso per una sola volta; mentre per il Consiglio degli studenti viene prevista una durata di due anni rinnovabile per una sola volta.
Prof. Nicola Leone, Magnifico Rettore Unical
Nello stesso articolo viene previsto poi lo scioglimento delle Facoltà con l’accorpamento dei dipartimenti in relazione a criteri di affinità disciplinare (all’Università della Calabria da 21 sono stati scesi a 14); mentre si parla della riorganizzazione dei dipartimenti senza dare indicazioni sulla durata dei mandati dei rispettivi direttori.
Contestualmente si obbliga le Università a riscrivere i propri Statuti e di sottoporli ad approvazione del Ministero che esercita il controllo come previsto dall’art. 6 della legge 9 maggio 1989, n° 168 (Legge Ruberti) che riconosce l’autonomia delle Università.
Con l’entrata in vigore della legge Gelmini 30 dicembre 2010 n° 240, l’Università della Calabria, con rettore il prof. Giovanni Latorre, come tutte le altre Università italiane, hanno adeguato i loro Statuti alla legge di cui sopra.
Per l’Università della Calabria il nuovo Statuto viene emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n° 562, che rispetto allo Statuto, di cui al Decreto Rettorale (Frega) 28 febbraio 1997, reso obbligatorio dalla legge 9 maggio 1989, n°168, ne scaturisce l’abrogazione delle Facoltà, del preside di Facoltà, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni didattiche paritetiche, del Comitato di Garanzia; nonché del Comitato di Coordinamenti e Programmazione, nato dal primo statuto del 1971, della Commissione didattica di Ateneo, della commissione per l’Orientamento e il sostegno degli studenti, del collegio dei Probiviri.
Ciò che in questa esposizione è di estrema importanza, sono le durate dei mandati, alla luce dell’unico previsto per il Rettore di sei anni non rinnovabile, dei vari organismi, che rientrano tutti nella durata di tre anni rinnovabile una sola volta e quindi pari a sei anni del Rettore.
Questi sono: il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il nucleo di valutazione, il collegio di disciplina, il direttore del dipartimento. Resta a due anni rinnovabile per una sola volta il Consiglio degli Studenti.
Insomma, rispettando il mandato unico di sei anni, previsto dalla legge Gelmini per il Rettore, le varie università italiane, compresa l’Università della Calabria, adeguano gli appositi articoli dei loro statuti, in riferimento agli organi direttivi, ad anni non superiori alla durata del mandato del Rettore.
Dopo undici anni dall’entrata in vigore dello Statuto di cui sopra, emanato con Decreto rettorale nel 2012 dal Rettore Latorre, il Senato Accademico approva un nuovo testo di Statuto di cui al Decreto Rettorale 3 agosto 2023, n. 1119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, attingendo, pur rimanendo fermo il mandato unico di sei anni per il rettore, ai vari commi dell’articolo due della legge Gelmini 30 dicembre 2010, n° 240, nelle parti relative alla durata del mandato di quattro anni rinnovabili per il senato accademico e per il consiglio di amministrazione, creando una disparità con il mandato del rettore come in precedenza illustrato.
La legge sull’autonomia universitaria del 9 maggio 1989, n. 168, consente ai rettori di muoversi secondo logiche locali legandoli a tempi e modi, senza stabilire comunque, gli atteggiamenti di buon senso delle cose, ma soprattutto il rispetto dei pari diritti.
Cosicché avviene nel 2006 che il Rettore Giovanni Latorre porta il Senato Accademico a modificare lo Statuto, previsto dalla legge 9 maggio 1989, n° 168. di cui al decreto rettorale 28 febbraio 1997 (Frega), nella parte relativa al numero dei mandati e relativa durata, sia per il rettore che per i presidi di Facoltà, portandoli da due a tre.
Approfittando della stessa legge sull’autonomia, il Senato Accademico dell’Università della Calabria nel 2023 approva, come già detto in precedenza un nuovo statuto, intervenendo ancora una volta sulla durata del mandato del Senato accademico portandola a quattro anni rinnovabile come previsto dalla legge Gelmini del 2010, rigettando la durata dei tre anni come stabilito dallo Statuto (Latorre) del 2012. Ciò ha consentito al Rettore di prorogare lo scorso anno di un anno il mandato dei direttori di dipartimento, già in scadenza, attraverso una regolare votazione giustificandola dalla necessità di far coincidere il loro nuovo mandato pari a quello del Senato Accademico, previsto dal nuovo statuto aggiornato, a quattro anni rinnovabili.
Un deliberato che ha un suo effetto, in quanto le votazioni, attualmente in corso dal 1° maggio coincidono nel periodo del semestre bianco che di solito per tradizione e normative statutarie veniva riservato alla competizione elettorale per la elezione del nuovo Rettore.
Una modifica che ha portato finora ad eleggere 12 direttori di dipartimento su 14 previsti dallo Statuto, con durata di mandato quadriennale fino al 31 ottobre 2029, e che sono: Franco Rubino, dipartimento scienze giuridiche e aziendali; Fabrizio Greco, dipartimento Ingegneria Civile; Berardino Sciunzi, dipartimento di matematica informatica; Vincenzo Pezzi, dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione; Raffaele Perrelli, dipartimento di studi umanistici; Salvatore Straface, dipartimento di ingegneria dell’ambiente; Anna Maria Napoli, dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche; Francesco Valentini, dipartimento di fisica; Stefano Curcio, dipartimento ingegneria informatica, modellistica, elettronica, sistemistica; Ercole Giap Parini, dipartimento Scienze Politiche e Sociali; Maurizio Muzzupappa, dipartimento di ingegneria meccanica energetica e gestionale; Mauro Francesco La Russa, dipartimento biologia ecologia scienze della terra.
Ne mancano all’appello altri due.
Verrebbero a trovarsi con una durata del loro mandato di proroga con due anni in più rispetto al mandato unico del rettore di sei anni.
Ciò impone per correttezza e buon governo dell’Università che il nuovo Rettore, che verrà eletto corregga tale stortura provvedendo a rimodulare lo Statuto dell’Università della Calabria con i mandati triennali rinnovabili, come peraltro viene riconosciuto in varie altri Atenei italiani; oppure che sia lo stesso Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica predisporre quanto necessario per rivedere un aggiornamento correttivo della legge Gelmini stabilendo in modo paritario la durata dei mandati del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione pari a quello del Rettore o viceversa riportando la durata del mandato del Rettore a otto anni, come peraltro una cordata creatasi all’interno della Crui nello scorso anno ha cercato di ottenerne la modifica non riuscendoci per saggezza della stragrande maggioranza dei Rettori.
Redazione