L’ABF ha infatti stabilito che i beneficiari hanno diritto a “che l’intermediario provveda al rimborso del buono postale n. XXX applicando le condizioni previste nella stampigliatura originaria relativamente all’intero trentennio. Dispone altresì che provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. XXX e n. XXX, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi”. È purtroppo prassi consolidata di Poste Italiane rimborsare tali titoli con scadenza a trent’anni, in genere appartenenti alle serie P, Q, R (P/O, P/Q), secondo le previsioni contenute nel D.M. del tesoro 13.06.86 che recano rendimenti peggiorativi rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni.
Si precisa che anche coloro i quali hanno ottenuto il rimborso di tali buoni negli ultimi dieci anni possono richiedere la differenza spettantegli. Per chi volesse è possibile rivolgersi all’Unione Nazionale Consumatori Cosenza, con sede in via Panebianco, 326, per ottenere una consulenza e valutare le iniziative da intraprendere contattandoci via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure su Facebook alla pagina “Unione Nazionale Consumatori Cosenza”, oppure ancora telefonicamente al numero: 0984 36262 chiedendo dell’Avv. Pierluigi Basile.
Circa la vicenda “buoni fruttiferi postali”, ovvero uno dei principali prodotti di investimento finanziario in Calabria e nel sud in generale, specie negli anni ’80 e ’90, si ritiene opportuno informare i consumatori che troppo spesso ignorano di essere beneficiari di titoli analoghi, quali contraenti deboli al cospetto dell’intermediario finanziario.